SALDO PER IMU E TASI ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019
Modalità di versamento del saldo per il 2019
Il 16 dicembre è il termine per pagare il saldo 2019 delle imposte sulla casa - IMU e Tasi - diverse dall’abitazione principale, sottraendo l’importo della prima rata pagata a giugno.
La consegna o trasmissione dei moduli di pagamento ai Clienti dello Studio avverrà da venerdì 6 dicembre.
La L. 145/2018 non ha prorogato per l’anno 2019 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Pertanto dal 2019 i comuni possono aumentare le aliquote applicate.
Determinazione del saldo 2019
IMU e Tasi prevedono la stessa regola di calcolo: per l’acconto si da riferimento alle aliquote deliberate per l’anno precedente (2018), mentre per il saldo occorre prendere a riferimento le aliquote nonché le detrazioni approvate dai singoli Comuni per l’anno 2019, a condizione che le relative delibere siano state approvate entro il 21 ottobre e pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre scorso. In assenza, si intenderanno confermate le aliquote dello scorso anno e il saldo 2019 verrà calcolato con i parametri di calcolo del precedente periodo d’imposta 2018.
Verificare puntualmente le deliberazioni comunali disponibili o rivolgersi al Comune ove è ubicato l’immobile o consultare il sito internet del MEF:
Chi deve pagare l’IMU e la TASI
I tributi comunali, per il corrente anno, sono dovuti da parte di:
- proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio dello Stato;
- titolari di diritti reali (usufrutto, uso e abitazione) sui precedenti beni immobili;
- titolari del diritto di superficie (superficiario) e del diritto di enfiteusi (enfiteuta);
- utilizzatori degli immobili concessi in leasing (locatario), sin dalla data della stipula;
- utilizzatori di immobili insistenti su aree demaniali in concessione (concessionario);
- coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l’immobile, non deve pagare);
- limitatamente alla Tasi: inquilini / comodatari / affittuari, nella quota variabile dal 10% al 30%; se l’inquilino / comodatario abita l’immobile, non deve versare la Tasi.
Al contrario, non sono tenuti ad effettuare alcun versamento:
û nudo proprietario (quando l’immobile è gravato da usufrutto);
û concedente l’area (paga il superficiario);
û società di leasing concedente (paga l’utilizzatore);
û comodatario (paga il comodante in quanto titolare dell’immobile);
û affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile (il versamento compete al proprietario dell’azienda che l’ha concessa in affitto);
û il coniuge non assegnatario in caso di separazione o divorzio;
û limitatamente all’IMU: l’inquilino dell’immobile, in quanto l’imposta viene versata dal proprietario dell’immobile.
û limitatamente all’IMU: l’impresa di costruzione, per gli immobili destinati alla vendita, mentre per la Tasi occorre verificare le singole delibere comunali.
û limitatamente all’IMU: i fabbricati rurali strumentali destinati all’attività agricola, mentre per la Tasi l’aliquota è fissa dello 0,1%.
û limitatamente alla Tasi: il proprietario del terreno agricolo ovunque ubicato.
Ai fini del calcolo del saldo si deve tener conto delle variazioni intervenute nell’anno in corso, e fino alla data del 16 dicembre 2019, monitorando:
▪ acquisti, vendite, costituzioni di usufrutto, ecc.;
▪ variazioni catastali intervenute sugli immobili;
▪ accatastamento con attribuzioni di rendita di immobili in precedenza sprovvisti;
▪ assunzione di contratti di leasing immobiliare;
▪ trasferimenti per successioni ereditarie.
Per un corretto calcolo è opportuno dotarsi di visure catastali aggiornate, da cui desumere i dati dell’immobile.
Tabella riassuntiva
La tabella indica quali immobili sono interessati dai tributi:
TIPOLOGIA IMMOBILE |
IMU |
TASI |
Abitazione principale cui si risiede (diverse dalla categoria A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze |
NO |
NO |
Abitazione principale in categoria A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze |
SI |
SI |
Altri fabbricati |
SI |
SI |
Casa coniugale assegnata all'ex coniuge |
NO |
NO |
Fabbricati concessi in comodato a parenti in linea retta (se sussistono tutti i requisiti) |
SI al 50% |
SI al 50% |
Fabbricati concessi in affitto a canone concordato |
SI al 75% (ridotta del 25%) |
SI al 75% (ridotta del 25%) |
Fabbricati dichiarati inagibili o di interesse storico artistico |
SI al 50% |
SI al 50% |
Aree edificabili |
SI |
SI |
Terreni agricoli |
SI NO coltivatori o Iap |
NO |
Fabbricati rurali strumentali |
NO |
SI (max 1‰) |
Fabbricati “beni merce” delle imprese di costruzione |
NO |
Verificare singole delibere |
Fabbricati degli Enti destinati ad attività culturali, didattiche, ricreative, assistenziali e religiose |
NO |
NO |
Immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado
L’art. 1, co. 10 della Finanziaria 2016 ha soppresso la possibilità per i comuni di assimilare all’abitazione principale l’immobile concesso in comodato ad un familiare in linea retta di primo grado (genitori e figli), prevedendo per queste tipologie un’agevolazione IMU e Tasi che consiste nella riduzione del 50% della base imponibile. Per la Tasi si evidenzia che la riduzione rileva solo per il comodante in quanto il comodatario fruisce dell’esenzione Tasi prevista per l’abitazione principale “non di lusso”. Per fruire dell’agevolazione è necessario che:
- l’immobile costituisca l’abitazione principale del comodatario, ossia rappresenti la sua dimora abituale e immobile nel quale risulta la residenza anagrafica;
- il comodante non possieda in Italia altri immobili ad uso abitativo, ed eccezione dell’abitazione principale;
- il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato. In altre parole, l’abitazione principale del comodante (di proprietà o meno) e l’immobile concesso in comodato devono essere nello stesso Comune;
- sia l’immobile concesso in comodato, che l’abitazione principale del comodante siano non di lusso, ossia non accatastati nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- il contratto di comodato sia registrato;
- sia presentata la dichiarazione IMU e Tasi attestante il possesso di detti requisiti.
Immobili locati e quota Tasi a carico degli inquilini
La Finanziaria 2014, tra le norme in materia di Tasi, disciplina espressamente l’ipotesi in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario (inquilino/comodatario). Con riguardo al versamento dell’imposta, il Legislatore ha previsto che una parte (compresa tra il 10% e il 30%) sia a carico dell’inquilino e che il residuo gravi sul proprietario. Tale misura è espressamente rimessa alla discrezionalità del singolo Comune che dovrà comunque fissarla nei citati limiti. In assenza del regolamento comunale o specifiche delibere, il proprietario corrisponde il 90% dell’ammontare complessivo e l’occupante il 10%.
Dal 2016 è stata estesa anche alla Tasi l’esenzione per gli immobili adibiti ad abitazione principale, già prevista a fini IMU, a eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 a condizione che l’immobile costituisce abitazione principale sia per il possessore che per l’utilizzatore dello stesso.
IMU sui terreni agricoli e montani
La legge di Stabilità 2016 ha rivisto la tassazione applicabile ai terreni agricoli e montani, trattamento oggetto di numerose modifiche nel corso degli ultimi mesi. La disciplina vigente può essere come di seguito riepilogata. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione IMU si applica:
· ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati montani o collinari, individuati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (dal 2016 viene quindi disapplicato il criterio altimetrico introdotto dal DM del 28 novembre 2013 e predisposto dall’Istat); se alcuni comuni sono designati parzialmente montani (PD), l’esenzione vale per una parte del territorio comunale e in tal caso occorre verificare, ai fini dell’esonero tributario, se il terreno posseduto ricade o meno in tale delimitazione;
· ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. n. 448/2001 (Tremiti, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Eolie, Suscitane, del Nord Sardegna, Partenopee, Ponziane, Toscane e del Mar Ligure);
· ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadenti in zone montane o di collina;
· ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (Cd) e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola, ovunque ubicati.
L’esenzione per i coltivatori diretti (Cd) e gli imprenditori agricoli professionali (Iap) è riconosciuta anche al familiare coadiuvante del coltivatore diretto (proprietario/comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola), che esercitando direttamente l’attività agricola e risulti iscritto come coltivatore diretto nel nucleo familiare del capo-azienda ai fini previdenziali, ed anche per i terreni posseduti e condotti, nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali. Tale previsione è stata oggetto di correzione in sede di conversione in conformità con i chiarimenti forniti dal Ministero, dalla risoluzione n. 2/DF/15.
Pagamento mediante F24
Per quanto concerne le modalità di versamento, è possibile utilizzare, in alternativa:
- il modello F24 “Ordinario”;
- il modello F24 “Semplificato”;
- l’apposito bollettino postale.
Nell’ambito del modello F24, i dati relativi al versamento dell’IMU/Tasi devono essere evidenziati nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” con le consuete modalità (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E/2012). Al riguardo, si rammenta che il versamento dell’IMU/TASI:
- in linea con il meccanismo stabilito per i tributi erariali, deve essere effettuato con arrotondamento all’unità di euro;
- non deve essere effettuato se l’importo dovuto non supera 12 euro; tale importo va riferito all’imposta dovuta per l’intera annualità.
Tuttavia, i Comuni possono deliberare importi diversi; è quindi possibile che sia richiesto anche il versamento di somme inferiori a detto limite.
Versamento tardivo e ravvedimento operoso
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento si applica la sanzione del 30% dell’importo non versato, oltre gli interessi legali.
È possibile sanare spontaneamente la violazione mediante ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, integrato dalla L. 90/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) e modificato dal D.Lgs. 158/2015, che ha previsto la riduzione dal 30% al 15% della sanzione “per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni”. Ciò si riflette, in applicazione del favor rei, anche sulle violazioni commesse prima di tale data e di conseguenza sulla possibilità di regolarizzare tutti i ravvedimenti effettuati successivamente al 1.1.2016, con applicazione delle sanzioni ridotte, nelle seguenti misure:
ð ravvedimento sprint col 0,1% giornaliero (1/10 del 15% : 7,5) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 14 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,3% dal 01/01/2018 e dello 0,8% dal 01/01/2019;
ð ravvedimento breve col 1,5% (1/10 del 15%) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 30 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,3% dal 01/01/2018 e dello 0,8% dal 01/01/2019;
ð ravvedimento intermedio entro 90 giorni col 1,67% (1/9 del 15%) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 90 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,3% dal 01/01/2018 e dello 0,8% dal 01/01/2019;
ð ravvedimento lungo col 3,75% (1/8 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre i 90 gg. dalla scadenza, ma entro la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa (entro il 31 dicembre 2019 se l’irregolarità è relativa al 2018), oltre gli interessi legali su base annua dello 0,3% dal 01/01/2018 e dello 0,8% dal 01/01/2019;
Non sono ammesse altre forme di ravvedimento, quali ravvedimento biennale o ultranuale, poiché previsti solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate.
Dichiarazione 2018 entro il 31/12/2019
Il comma 12-ter dell’art. 13 prevedeva la presentazione della dichiarazione IMU entro il 30/06 dell’anno successivo “a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti”, utilizzando l’apposito modello IMU (2018). L’art. 3-quater del D.L. 30.04.2019 n. 34 ha variato il termine al 31/12. Pertanto antro il 31/12/2019 può essere presentata la dichiarazione per comunicare la variazioni intervenute nel 2018.
Si tratta di situazioni in cui il Comune non sia in possesso delle informazioni necessarie alla verifica del corretto adempimento da parte del contribuente. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione 3/DF dello scorso 25 marzo 2015, ha chiarito che la dichiarazione IMU ha effetto anche per comunicare le variazioni ai fini della Tasi (risposta faq del 3 giugno 2014).
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
02/12/2019